"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." (D.Lgs. 81/08- Art.20)
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Alix Madeleine di Maio |
tel. 010.6598 782
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Marco Striseo |
+39 010 6475803 |
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Roberto Utzeri |
tel. 010 6475 871 |
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L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Da DLgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’attuale ruolo è definito nel decreto legislativo 81/2008 e il successivo 106/2009.
I compiti del R.L.S:
- sono principalmente consultivi, di monitoraggio e segnalazione.
- L‘RLS partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione che deve essere indetta almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.
L'R.L.S non ha potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
La legge attualmente in vigore è il decreto legislativo 81/08 (rev. NOVEMBRE 2020 testo coordinato con D-Lgs. 106/09 - sito Ispettorato.gov.it - File PDF), il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche e/o integrazioni del testo unico aggiornato a novembre 2020 sono tutto sommato minime e pressoché tutte riconducibili alla necessità di adeguare il testo normativo alle necessità conseguenti alla pandemia da Covid19.
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