Rsu Cnr Liguria
     

Sezione RLS

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R.L.S

"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." (D.Lgs. 81/08- Art.20)

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Scrivi, specificando nell'oggetto "Segnalazione RLS", a:

RLS

RSU1

Rappresentanti R.L.S
     
 
Alix Madeleine di Maio
tel. 010.6598 782
  Marco Striseo +39 010 6475803
 
Roberto Utzeri
tel. 010 6475 871

L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Da DLgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’attuale ruolo è definito nel decreto legislativo 81/2008 e il successivo 106/2009.

I compiti del R.L.S:

  • sono principalmente consultivi, di monitoraggio e segnalazione.
  • L‘RLS partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione che deve essere indetta almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.

L'R.L.S non ha potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.

La legge attualmente in vigore è il decreto legislativo 81/08 (rev. NOVEMBRE 2020 testo coordinato con D-Lgs. 106/09 - sito Ispettorato.gov.it - File PDF), il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche e/o integrazioni del testo unico aggiornato a novembre 2020 sono tutto sommato minime e pressoché tutte riconducibili alla necessità di adeguare il testo normativo alle necessità conseguenti alla pandemia da Covid19.